ROCHIRA & PARTNERS

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LE ULTIME NEWS

La funzione scriminante dei M.O.G. nel nuovo Codice di giustizia sportiva: parallelismi con il d.lgs. 231/2001

Alla luce della recente riforma del Codice di giustizia sportiva è emerso un parallelismo di non poca rilevanza tra la c.d. responsabilità oggettiva delle società sportive per i comportamenti dei propri tesserati e la c.d. responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, che più che in ambito sportivo, introduce l’ente, nel cui interesse o vantaggio è stato commesso un reato, nel processo penale. In particolare, ciò che rileva è il tentativo di mitigazione dell’aprioristica riconduzione delle responsabilità in capo alla società datrice, per i fatti commessi esclusivamente dai propri dipendenti. Questa ragionevole chiave interpretativa del nuovo Codice di giustizia sportiva sembra chiaramente ispirarsi, come si dirà, alla disciplina ex d.lgs. 231/2001, soprattutto laddove un efficiente modello organizzativo abbia funzione “scriminante” in favore dell’ente.

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La responsabilità per gli amministratori senza delega per difetto d’organizzazione

L’art. 2086 c.c., così come modificato dall’art. 375 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, stabilisce la regola generale in base alla quale tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, che sia anche funzionale alla rilevazione tempestiva di una eventuale crisi e della perdita della continuità aziendale, al fine di adottare ed attuare senza indugio gli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L’attuale ordinamento giuridico impone agli amministratori – anche privi di deleghe -, un atteggiamento che risulti improntato a: trasparenza, informazione, iniziativa, intervento e attivazione. Con il fine di consentire un efficace funzionamento dell’organo amministrativo, quantitativamente e qualitativamente diretto alla realizzazione dei principi di corretta amministrazione ed efficiente gestione della società nel perseguimento dell’oggetto sociale.

Gli assetti organizzativi e amministrativi della società, nonché le procedure di allerta che l’organo amministrativo deve prevedere, in un quadro organico delle attività che gli amministratori sono chiamati a svolgere, hanno l’obiettivo di definire la figura attuale dell’amministratore senza deleghe, fungendo da riferimento per tutti coloro che operano nell’ambito dei meccanismi collegiali di governance societaria.

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Il COVID-19: un’occasione per la riorganizzazione aziendale in termini di sicurezza

La sicurezza sul lavoro è una branca del giuslavorismo che ha interessato l’ordinamento nostrano già dall’epoca pre-repubblicana, basti pensare al fatto che l’art. 2087 c.c. (oggi parzialmente modificato) risale al codice civile del ’42 in pieno regime corporativista. Tuttavia è proprio dal secondo dopoguerra che si è tipizzato l’interesse collettivo in materia, infatti, le tutele ordinamentali traggono innanzitutto origine nell’art. 32 Cost., passando per i vari D.p.r. degli anni ’50, per la nascita dell’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali, sino allo Statuto dei Lavoratori (1970) e al celebre D.lgs. 626/94 (poi abrogato).  Infine, nel periodo recente si è manifestata la necessità di sistematizzazione della disciplina, concretizzatasi con il “tentativo” di codificazione rappresentato dal D.lgs. n. 81 del 9 Aprile del 2008, il c.d. Testo unico in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Cionondimeno, sebbene la cogenza delle norme, le oltre 1000 morti bianche del 2019 rappresentino non poche sintomaticità, la materia è vasta, l’applicazione lo è molto meno.

Il contatto materiale con le problematicità diffuse, a volte croniche, nelle aziende dà la possibilità di comprendere ciò che è necessario per una corretta compliance delle imprese alle misure di prevenzione. Invero, se già prima lavorare in sicurezza richiedeva elevati costi (non solo economici), a volte difficilmente sostenibili, nell’epoca dell’emergenza sanitaria questi costi aumentano in maniera inversamente proporzionale alla loro sostenibilità.

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