L’accertamento induttivo previsto dall’art. 32, c. 1, n. 2) del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51, c. 2, n. 2) del D.P.R. n. 633/1972, basato su presunzioni e ammesso pacificamente dalla giurisprudenza tributaria, che ritiene le disposizioni de quibus legittime anche sotto il profilo costituzionale e in linea con gli indirizzi sovranazionali e internazionali, resta invece incompatibile con l’ordinamento penale generale, richiedendo quest’ultimo la sussistenza “aldilà di ogni ragionevole dubbio” degli elementi fondanti la responsabilità criminale.
L’assoluta insufficienza del metodo induttivo ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato tributario, in conformità con i parametri di certezza di cui all’articolo 533 c.p.p., rileverà all’esito di questo breve studio sia ove esso venga inteso quale regola di giudizio che come regola probatoria effettiva.