La Quinta Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36985 decisa il 24.06.2019 e depositata il 03.09.2019, ha riformato quanto disposto dalla Corte di Appello di Firenze. Il Collegio territoriale, in particolare, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per i delitti di concorso in ricorso abusivo al credito di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 218, vari delitti di bancarotta, e il concorso nelle truffe (art. 640 c.p.) ai danni di persone fisiche e istituti bancari. La Cassazione, invece, ragionando sulla struttura dei delitti di truffa e di ricorso abusivo al credito, alla luce del principio di specialità, ha stabilito che il delitto di truffa resta assorbito nella condotta di ricorso abusivo al credito, attesa la più ampia oggettività giuridica e la plurilesività di quest’ultimo. Segnatamente, l’imputato aveva ottenuto mediante la presentazione di false fatturazioni l’anticipazione dell’80% degli importi ivi indicati da parte dell’istituto di credito (Banca Monte dei Paschi di Siena) presso cui intratteneva un conto di anticipo di fatture.