Con la sentenza n. 17727 decisa il 13/03/2019 e depositata in data 29/04/2019, la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui, il liquidatore di società risponde dei delitti di omesso versamento (di ritenute certificate o di I.V.A.), non per il mero fatto del mancato pagamento – con le attività di liquidazione – delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelle anteriorima solo qualora distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti. Inoltre, la Corte chiarisce nuovamente che tali conclusioni sono imposte dalle limitazioni che l’art. 36 del d.p.r. 602 del 1973 fissa alla responsabilità in proprio del liquidatore, che sussiste solo qualora egli non provi di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci e ai creditori, ovvero, di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.

Leggi tutto l’articolo

Utilizziamo i cookie, inclusi cookie di terzi, per consentire il funzionamento del sito, per ragioni statistiche, per personalizzare la sua esperienza e offrirle la pubblicità che più incontra i suoi gusti ed infine analizzare la performance delle nostre campagne pubblicitarie. Può accettare questi cookie cliccando su "Accetto", o cliccare qui per impostare le sue preferenze.

maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi