Il principio di diritto, sancito dalla seconda Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17235 del 18 aprile 2018, delinea in maniera definitiva le responsabilità dei soggetti che partecipano all’attività di riciclaggio reinvestendo in attività produttive i proventi di un delitto commesso 20 anni prima della condotta riciclatoria.
Chiarisce la Corte, infatti, che il professionista che contribuisce a ripulire il denaro derivante dal delitto commesso in maniera esclusiva da un altro soggetto, non risponde con questi del meno grave reato di autoriciclaggio, altresì commette il più grave delitto di riciclaggio.